Statuto

STATUTO

Art. 1 – DEFINIZIONE E SEDE

 

Viene costituita la “Associazione Italiana di Orchidologia ” (d’ora in avanti A.I.O.) con scopi scientifici e culturali, senza fini di lucro, con sede in Roma.

 

Art. 2 – OBIETTIVI E ATTIVITA’

Scopi dell’Associazione sono di incrementare e diffondere la conoscenza e l’interesse sulle orchidee, favorire i rapporti fra studiosi e appassionati di orchidee, rappresentare presso l’EOC (European Orchid Commite) le Associazioni e gli Enti aderenti. Per raggiungere i suoi scopi l’Associazione si propone di:

 1 – promuovere la stampa di una rivista scientifica di carattere internazionale sulle Orchidee che raccolga sia lavori originali che materiali informativi di orchidologia

 2 – promuovere e coordinare i giudizi sulle orchidee presentate a concorso nelle esposizioni nazionali e in quelle internazionali su territorio italiano

 3 – promuovere corsi per giudici a livello nazionale e stimolare i giudici nazionali alla partecipazione a giurie internazionali

 4 – tenere aggiornato un apposito elenco di giudici nazionali accreditandoli nelle giurie internazionali

 5 – diffondere le informazioni di comune interesse nazionali e internazionali

 6 – rilasciando certificati, diplomi, premi, attestati e quanto altro stabilito di volta in volta in riconoscimento di meriti per partecipazione ad esposizioni (stands, gruppi sistematici, specie e ibridi presentati al tavolo)

 7 – divulgare a livello europeo ed internazionale, le attività , i convegni e i congressi promossi a livello nazionale.

 

Art. 3 – SOCI

L’Associazione é aperta alle associazioni italiane di Orchidee a carattere regionale e locale, agli Enti, alle Istituzioni e alle persone fisiche che abbiano manifesti interessi nello sviluppo delle conoscenze sulle orchidee e nell’orchidologia.

I soci della A.I.O. si dividono nelle seguenti categorie: Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari.

Sono soci fondatori i Presidenti delle Associazioni regionali o locali aderenti alla A.I.O.

Sono soci ordinari gli Enti, le Istituzioni e le persone che ne facciano richiesta sottoscrivendo l’abbonamento alla rivista dell’Associazione.

Sono soci onorari le personalità italiane o straniere che a giudizio del Consiglio Direttivo, si siano particolarmente distinte nel campo dell’Orchidologia.

I soci sono tenuti ad osservare le norme contenute nello statuto e nel regolamento e loro modificazioni.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per indegnità , secondo quanto stabilito dal regolamento.

 

Art. 4 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI REGIONALI O LOCALI

Le associazioni di orchidee aderenti alla A.I.O. restano completamente autonome e indipendenti, non avendo la A.I.O. autorità per intervenire nelle attività e negli affari interni delle Associazioni.

 

Art. 5 – FINANZE

La A.I.O. basa il suo bilancio su contributi di Enti pubblici e privati, su sponsorizzazioni approvate dal Consiglio Direttivo, sugli abbonamenti individuali o societari alla rivista e sugli introiti provenienti dai giudizi.

 

Art. 6 – ANNO FINANZIARIO

L’anno finanziario della A.I.O. é quello del calendario 1° gennaio – 31 dicembre.

 

Art. 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio della A.I.O. é costituito: dagli abbonamenti alla rivista; da beni mobili e immobili; da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti; da contributi di Enti pubblici e privati.

 

II – STRUTTURA E ORGANI

 

Art. 8 – ORGANI

 

Sono organi della A.I.O.:

 1 – L’Assemblea

 2 – Il Consiglio Direttivo

 3 – Il Presidente

 4 – Il Segretario

 

Art. 9 – ASSEMBLEA

L’Assemblea della A.I.O. é costituita da tutti i soci. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, é convocata dal Segretario e presieduta dal Presidente. L’assemblea discute le relazioni, i bilanci consuntivi e preventivi e le iniziative che impegnano il bilancio. Esprime giudizi e pareri sugli indirizzi dell’associazione proposti dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche del Regolamento interno e su quant’altro ad essa demandato dalla Legge e dallo Statuto. Nomina su proposta del Consiglio Direttivo i membri del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri. In sede straordinaria l’assemblea delibera la stesura del Regolamento interno, le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’associazione la nomina e il potere del/i Liquidatori.

 

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é composto di diritto dai Presidenti delle Associazioni aderenti e da sette rappresentanti dei soci ordinari eletti dall’Assemblea. I membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso, comunque non meno di 1 volta l’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

Art. 11 – PRESIDENTE

Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri, dura in carica 3 anni ed é rieleggibile. Il Presidente presiede le riunioni dell’assemblea e rappresenta la A.I.O. presso l’E.O.C.

 

Art. 12 – SEGRETARIO

Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica 3 anni ed é rieleggibile. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali, tiene la contabilità sociale, redige i bilanci consuntivo e preventivo, cura l’organizzazione dei concorsi di orchidee durante le esposizioni, tiene aggiornata la lista dei giudici accreditati.

 

Art. 13 – REVISORI

La gestione dell’Associazione é controllata da un collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall’Assemblea. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali e possono verificare la consistenza di cassa, l’esistenza di valori e titoli e procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo.

 

Art. 14 – COMPENSI

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

III – SCIOGLIMENTO

Art. 15 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Associazione é deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio. In ogni caso i beni acquisiti con il concorso pubblico verranno devoluti ad Associazioni od Enti pubblici che perseguano finalità affini.

 

IV – REGOLAMENTO

Art. 16 – REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Regolamento della Associazione che verrà approvato dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla registrazione del presente statuto.

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