Regolamento

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ORCHIDOLOGIA (A.I.O.)

 1 – Possono diventare soci dell’Associazione sia le persone fisiche maggiorenni sia le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro né economico che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta attraverso il sito web dell’Associazione, oppure durante le manifestazioni a cui l’AIO partecipa manifestando così la volontà di attenersi allo statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione, versando contestualmente la quota associativa.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo.
È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione.
Se il Consiglio non manifesta nessuna obiezione entro 30 giorni solari dalla richiesta, questa è considerata accettata e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.
In caso contrario l’interessato verrà avvisato tramite posta raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione equivalente. In caso di diniego la quota associativa verrà rimborsata.
Sono Soci tutti gli iscritti in regola col pagamento della quota sociale, solamente i Soci onorari e i Soci fondatori non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri, indipendentemente dalla quota versata. Il Consiglio Direttivo stabilisce modi, tempi ed eventuali fasce di contribuzione o agevolazioni per il versamento della quota annuale.

 2 – Il Presidente di una Associazione regionale o locale che intenda associarsi alla A.I.O, deve presentare all’atto della richiesta la domanda di iscrizione, il proprio statuto, ed il regolare pagamento della quota sociale di almeno 5 soci della propria Associazione oltre a quella dello stesso Presidente.
La domanda viene vagliata dal Consiglio Direttivo che esprimerà il proprio parere alla prima riunione utile successiva alla domanda stessa.
Il Presidente di una Associazione regionale o locale che si associ alla A.I.O., entra di diritto a fare parte del Consiglio Direttivo, dalla riunione immediatamente successiva alla data di accettazione ed ha diritto di far diventare Soci tutti gli iscritti alla propria associazione alle condizioni economiche stabilite dal Consiglio Direttivo.

 3 – La quota sociale viene fissata con delibera del Consiglio Direttivo.
Il suo pagamento attribuisce la qualifica di Socio e da diritto a ricevere la rivista Caesiana e a partecipare a tutte le attività sociali dell’A.I.O. (es. assemblee, meeting, esposizioni, congressi, ecc.).
I giudici e gli allievi giudici, riconosciuti dall’A.I.O., per poter svolgere la loro attività nei meeting e nelle mostre in cui è previsto o richiesto il giudizio da parte della A.I.O., sono comunque tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione anche se in possesso di cariche elettive e non, presso le Associazioni regionali o locali aderenti all’A.I.O. o nell’A.I.O. stessa.
La qualifica di giudice o allievo giudice A.I.O. non è compatibile con la medesima qualifica esercitata in altra associazione di carattere nazionale nello stesso Paese.

 4 – Gli associati sono tenuti a:
– osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– contribuire al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con lo spirito, gli scopi, le regole, la reputazione e le attività dell’Associazione;
– versare la quota associativa annuale stabilita entro i tempi e con i modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 5 – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o ente o, su proposta del Consiglio Direttivo, per indegnità, ma soltanto l’Assemblea può deliberare in merito e solo se l’argomento figura all’ordine del giorno.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile con effetto a partire da tale momento.
L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:
– non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– non provveda al versamento della quota associativa dopo un sollecito infruttuoso;
– svolga o tenti di svolgere attività contrarie ai principi ispiratori dell’Associazione e alle finalità da essa perseguite;
– ponga in essere apologie di qualsiasi teorizzazione di carattere politico o religioso, nonché qualsiasi comportamento discriminatorio riguardante l’enfatizzazione o la denigrazione razziale, sessuale o etnica, nazionale o regionale, economica o sociale, ideologica o di un qualsiasi credo religioso;
– usi o sfrutti per fini personali e privatistici le risorse e i beni mobili e immobili dell’Associazione;
– in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni morali, materiali o alla reputazione dell’Associazione ostacolandone o limitandone l’attività.
La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo posta raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione equivalente. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere comunicato alla prima Assemblea ordinaria o straordinaria degli associati che sia convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale potrà essere convocato anche l’associato interessato, si procederà in contraddittorio a una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea, l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa effettiva a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall’Assemblea deve essere data comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata, PEC o qualsiasi altro metodo dotato di certificazione legale.
Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 6 – L’anno sociale, come quello finanziario, ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre..

 7 – A giudizio del Consiglio Direttivo ogni deliberazione può essere sottoposta ai Soci, ad eccezione delle variazioni di Statuto che debbono essere in ogni caso approvate dall’Assemblea.

 8 – Il Presidente può chiedere all’Assemblea la votazione per alzata di mano su qualunque argomento.

 9 – – l’elezione del Consiglio Direttivo è così regolamentata:
a) le candidature devono essere presentate e portate a conoscenza dei Soci un mese prima della votazione;
b) la votazione deve essere eseguita per iscritto in assemblea, per lettera, per fax, e-mail su scheda predisposta dal Consiglio;
c) ciascun Socio può esprimere al massimo quattro preferenze.

 10 – Il Consiglio Direttivo può nominare in seno ai propri membri uno o più Vice Presidenti che rappresentino il Presidente in sua (temporanea) assenza.
Il Consiglio Direttivo può operare ripartendo le funzioni tra i Consiglieri, istituendo commissioni e/o gruppi di lavoro ai quali possono essere aggregati anche membri non facenti parte del Consiglio Direttivo, ma questi non avranno diritto di voto nel Consiglio.
Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Il Consiglio può anche istituire delle sezioni locali della A.I.O. stessa qualora si ritenga che siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati nello Statuto. La sezione locale deve comunque prevedere un numero minimo di 6 iscritti in regola con il pagamento della quota sociale..

 11 – In caso di dimissioni del Presidente, prima dello scadere del mandato, la Presidenza viene assunta dal Vice Presidente, da quello più anziano se più di uno, e in sua mancanza dal Consigliere più anziano, fino a nuova nomina.
In caso di dimissioni del Segretario, egli verrà sostituito da uno dei Consiglieri in carica fino alla nuova nomina.
In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, egli verrà sostituito dal primo dei non eletti..

 12 – – Sono eleggibili alle cariche sociali solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale e delle due annualità precedenti.

 13 – Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente è anche Segretario amministrativo, conserva gli atti dell’Associazione, ne amministra la cassa e il patrimonio e riscuote quote e/o abbonamenti, periodicamente informa il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria.

 14 – In Assemblea possono votare solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge la votazione, è ammessa una sola delega per ciascun socio.

 15 – Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo e senza aver presentato delega, perde la sua qualifica, viene dichiarato decaduto dal Consiglio stesso nella seduta in cui si verifica la terza assenza e viene sostituito dal primo dei Consiglieri non eletti.
Nel triennio di elezione i Consiglieri non possono presentare più di 2 deleghe.

 16- Il past President diventa Presidente Onorario dell’Associazione e ne mantiene la carica fino a naturale sostituzione allo stesso il Presidente può chiedere di rappresentare l’Associazione in particolari circostanze e per determinati argomenti specifici decisi dal Consiglio Direttivo.

Edizione approvata il 24 Settembre 2016

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