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Benvenuto nel sito della
Associazione Italiana di Orchidologia
membro dell’ European Orchid Council
STATUTO A.I.O.
I - INTRODUZIONE
Art. 1 - DEFINIZIONE E SEDE
Viene costituita la
"Associazione Italiana di Orchidologia "
(d'ora in avanti A.I.O.) con scopi scientifici e culturali, senza fini di lucro, con sede in Roma.
Art. 2 - OBIETTIVI E ATTIVITA'
Scopi dell'Associazione sono di incrementare e diffondere la conoscenza e l'interesse sulle orchidee, favorire i rapporti fra studiosi e appassionati di orchidee, rappresentare presso l'EOC (European Orchid Commite) le Associazioni e gli Enti aderenti.
Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione si propone di:
1 - promuovere la stampa di una rivista scientifica di carattere internazionale sulle Orchidee che raccolga sia lavori originali che materiali informativi di orchidologia
2 - promuovere e coordinare i giudizi sulle orchidee presentate a concorso nelle esposizioni nazionali e in quelle internazionali su territorio italiano
3 - promuovere corsi per giudici a livello nazionale e stimolare i giudici nazionali alla partecipazione a giurie internazionali
4 - tenere aggiornato un apposito elenco di giudici nazionali accreditandoli nelle giurie internazionali
5 - diffondere le informazioni di comune interesse nazionali e internazionali
6 - rilasciando certificati, diplomi, premi, attestati e quanto altro stabilito di volta in volta in riconoscimento di meriti per partecipazione ad esposizioni (stands, gruppi sistematici, specie e ibridi presentati al tavolo)
7 - divulgare a livello europeo ed internazionale, le attività, i convegni e i congressi promossi a livello nazionale.
Art. 3 - SOCI
L'Associazione è aperta alle associazioni italiane di Orchidee a carattere regionale e locale, agli Enti, alle Istituzioni e alle persone fisiche che abbiano manifesti interessi nello sviluppo delle conoscenze sulle orchidee e nell'orchidologia.
I soci della A.I.O. si dividono nelle seguenti categorie: Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari.
Sono soci fondatori i Presidenti delle Associazioni regionali o locali aderenti alla A.I.O.
Sono soci ordinari gli Enti, le Istituzioni e le persone che ne facciano richiesta sottoscrivendo l'abbonamento alla rivista dell'Associazione.
Sono soci onorari le personalità italiane o straniere che a giudizio del Consiglio Direttivo, si siano particolarmente distinte nel campo dell'Orchidologia.
I soci sono tenuti ad osservare le norme contenute nello statuto e nel regolamento e loro modificazioni.
La qualità di socio si perde per dimissioni o per indegnità, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Art. 4 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI REGIONALI O LOCALI
Le associazioni di orchidee aderenti alla A.I.O. restano completamente autonome e indipendenti, non avendo la A.I.O. autorità per intervenire nelle attività e negli affari interni delle Associazioni.
Art. 5 - FINANZE
La A.I.O. basa il suo bilancio su contributi di Enti pubblici e privati, su sponsorizzazioni approvate dal Consiglio Direttivo, sugli abbonamenti individuali o societari alla rivista e sugli introiti provenienti dai giudizi.
Art. 6 - ANNO FINANZIARIO
L'anno finanziario della A.I.O. è quello del calendario 1° gennaio - 31 dicembre.
Art. 7 - PATRIMONIO
Il patrimonio della A.I.O. è costituito: dagli abbonamenti alla rivista; da beni mobili e immobili; da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti; da contributi di Enti pubblici e privati.
II - STRUTTURA E ORGANI
Art. 8 - ORGANI
Sono organi della A.I.O.:
1 - L'Assemblea
2 - Il Consiglio Direttivo
3 - Il Presidente
4 - Il Segretario
Art. 9 - ASSEMBLEA
L'Assemblea della A.I.O. è costituita da tutti i soci. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, è convocata dal Segretario e presieduta dal Presidente.
L'assemblea discute le relazioni, i bilanci consuntivi e preventivi e le iniziative che impegnano il bilancio. Esprime giudizi e pareri sugli indirizzi dell'associazione proposti dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche del Regolamento interno e su quant’altro ad essa demandato dalla Legge e dallo Statuto.
Nomina su proposta del Consiglio Direttivo i membri del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri.
In sede straordinaria l'assemblea delibera la stesura del Regolamento interno, le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione la nomina e il potere del/i Liquidatori.
Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto di diritto dai Presidenti delle Associazioni aderenti e da sette rappresentanti dei soci ordinari eletti dall'Assemblea.
I membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso, comunque non meno di 1 volta l'anno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 11 - PRESIDENTE
Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Presidente presiede le riunioni dell'assemblea e rappresenta la A.I.O. presso l'E.O.C.
Art. 12 - SEGRETARIO
Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali, tiene la contabilità sociale, redige i bilanci consuntivo e preventivo, cura l’organizzazione dei concorsi di orchidee durante le esposizioni, tiene aggiornata la lista dei giudici accreditati.
Art. 13 - REVISORI
La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall’Assemblea.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali e possono verificare la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli e procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 14 - COMPENSI
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
III - SCIOGLIMENTO
Art. 15 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio.
In ogni caso i beni acquisiti con il concorso pubblico verranno devoluti ad Associazioni od Enti pubblici che perseguano finalità affini.
IV - REGOLAMENTO
Art. 16 - REGOLAMENTO
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Regolamento della Associazione che verrà approvato
dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla registrazione del presente statuto.
Regolamento dell’Associazione Italiana di Orchidologia
(A.I.O.)
1 - Sono Soci tutti gli iscritti in regola col pagamento della quota sociale, solamente
i Soci onorari e i Soci fondatori non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
2 - Il Presidente di una Associazione regionale o locale che intenda associarsi alla
A.I.O, deve presentare all’atto della richiesta la domanda di iscrizione ed il regolare
pagamento della quota sociale di almeno 5 soci della propria Associazione oltre allo
stesso Presidente.
Il Presidente di una Associazione regionale o locale che si associ alla A.I.O., entra di
diritto a fare parte del Consiglio Direttivo, dalla riunione immediatamente
successiva alla data di accettazione ed ha diritto di far diventare Soci tutti gli iscritti
alla propria associazione alle condizioni economiche stabilite dal Consiglio
Direttivo.
3 - La quota sociale viene fissata con delibera del Consiglio Direttivo.
Il suo pagamento attribuisce la qualifica di Socio e da diritto a ricevere la rivista
Caesiana e a partecipare a tutte le attività sociali dell’A.I.O. (es. assemblee, meeting,
congressi, ecc.).
I giudici e gli allievi giudici, riconosciuti dall’A.I.O., per poter svolgere la loro
attività nei meeting e nelle mostre in cui è previsto o richiesto il giudizio da parte
della A.I.O., sono comunque tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione
anche se in possesso di cariche elettive e non, presso le Associazioni regionali o
locali aderenti all’A.I.O. o nell’A.I.O. stessa.
4 - L’anno sociale, come quello finanziario, ha inizio il primo gennaio e termina il 31
dicembre.
5 - A giudizio del Consiglio Direttivo ogni deliberazione può essere sottoposta ai
Soci, ad eccezione delle variazioni di Statuto che debbono essere in ogni caso
approvate dall’Assemblea.
6 - Il Presidente può chiedere all’Assemblea la votazione per alzata di mano su
qualunque argomento.
7 - l’elezione del Consiglio Direttivo è così regolamentata:
a) le candidature devono essere presentate e portate a conoscenza dei Soci un mese
prima della votazione;
b) la votazione deve essere eseguita per iscritto in assemblea, per lettera, per fax,
e-mail su scheda predisposta dal Consiglio;
c) ciascun Socio può esprimere al massimo quattro preferenze.
8 - Il Consiglio Direttivo può nominare in seno ai propri membri uno o più Vice
Presidenti che rappresentino il Presidente in sua (temporanea) assenza.
Il Consiglio Direttivo può operare ripartendo le funzioni tra i Consiglieri, istituendo
commissioni e/o gruppi di lavoro ai quali possono essere aggregati anche membri
non facenti parte del Consiglio Direttivo, ma questi non avranno diritto di voto nel
Consiglio.
Il Consiglio può anche istituire delle sezioni locali della A.I.O. stessa qualora si
ritenga che siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati nello Statuto.
La sezione locale deve comunque prevedere un numero minimo di 6 iscritti in
regola con il pagamento della quota sociale.
Regolamento AIO_25092011.docx
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9 - In caso di dimissioni del Presidente, prima dello scadere del mandato, la
Presidenza viene assunta dal Vice Presidente, da quello più anziano se più di uno, e
in sua mancanza dal Consigliere più anziano, fino a nuova nomina.
In caso di dimissioni del Segretario, egli verrà sostituito da uno dei Consiglieri in
carica fino alla nuova nomina.
In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, egli verrà sostituito dal primo dei non
eletti.
10 - Sono eleggibili alle cariche sociali solo i Soci in regola con il pagamento della
quota annuale.
11 - Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente è
anche Segretario amministrativo, conserva gli atti dell’Associazione, ne amministra
la cassa e il patrimonio e riscuote quote e/o abbonamenti, periodicamente informa il
Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria.
12 – In Assemblea possono votare solo i Soci in regola con il pagamento della quota
sociale dell’anno in cui si svolge la votazione, è ammessa una sola delega per
ciascun socio.
13 - Si perde la qualifica di Socio per morosità o, su proposta del Consiglio
Direttivo, per indegnità, ma soltanto l’Assemblea può deliberare in merito e solo se
l’argomento figura all’ordine del giorno.
Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo
senza giustificato motivo e senza aver presentato delega, perde la sua qualifica, viene
dichiarato decaduto dal Consiglio stesso nella seduta in cui si verifica la terza
assenza e viene sostituito dal primo dei Consiglieri non eletti.
Nel triennio di elezione i Consiglieri non possono presentare più di 2 deleghe.
14 - Il past President diventa Presidente Onorario dell’Associazione e ne mantiene
la carica fino a naturale sostituzione allo stesso il Presidente può chiedere di
rappresentare l’Associazione in particolari circostanze e per determinati argomenti
specifici decisi dal Consiglio Direttivo.
Edizione approvata il 25/9/2011
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